Art. 519 c.nav. — Assicurazione del nolo da guadagnare

[1]L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.

[2]L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.

[3]In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.

[4]All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art519 · fonte del testo

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