Codice della navigazione

Art. 471 c.nav. — Spese eccezionali

[1]Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria e' valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore e' stata sostituita.

[2]A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonche' i premi di assicurazione relativi all'operazione.

[3]Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art471 · fonte del testo

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