Codice della navigazione

Art. 450 c.nav. — Deposito del carico

[1]Se il destinatario e' irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano piu' destinatari o v'e' opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi puo' disporre del carico a termini dell'articolo 1685 del codice civile, salva la facolta' del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo dello stesso codice.

[2]Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore puo' procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell'articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso all'interessato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art450 · fonte del testo

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