Art. 44 c.nav. — Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

[1]In caso di revoca parziale, il concessionario ha facolta' di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorita' concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

[2]La stessa facolta' spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

[3]Se l'utilizzazione e' resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art44 · fonte del testo

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