Codice della navigazione

Art. 33 c.nav. — Ampliamento del demanio marittimo

[1]Quando per necessita' dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprieta' privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione e' fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze.

[2]Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art33 · fonte del testo

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