Art. 310 c.nav. — Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari

Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della societa' di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, puo', previa autorizzazione della competente autorita' del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprieta' della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art310 · fonte del testo

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