Art. 280 c.nav. — Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione

[1]Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.

[2]La nota deve contenere:

  • a)il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dei comproprietari;
  • b)gli elementi di individuazione della nave;
  • c)la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;
  • d)il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.

[3]Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art280 · fonte del testo

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