Codice della navigazione

Art. 269 c.nav. — Documenti da consegnare

[1]Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.

[2]Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non e' stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art269 · fonte del testo

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