Art. 247 c.nav. — Regime delle pertinenze di proprietà aliena

[1]Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprieta' aliena della pertinenza puo' essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall'inventario di bordo.

[2]La cessazione della qualita' di pertinenza di una cosa, la cui proprieta' aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non e' opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art247 · fonte del testo

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