Codice della navigazione

Art. 138 c.nav. — Stazzatura nel Regno

[1]Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.

[2]Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali e' obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.

[3]La stazzatura e' eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

[4]Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e' depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art138 · fonte del testo

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