Art. 936 c.o.m. — Obblighi di servizio

I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo e' definito da ferma disposta all'inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice. Se non e' diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art936 · fonte del testo

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