Art. 857 c.o.m. — Anzianità relativa
L'anzianita' relativa e' l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo. L'anzianita' relativa e' determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
Testo vigente dal 8 maggio 2010
