Art. 815-bis c.o.m. — Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino
Questo articolo non è ancora in vigore: entra in vigore il 1 gennaio 2027.
((Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e' costituito un contingente di trenta unita' di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, cosi' determinato:))
- a)((contrammiraglio (CP): 1;))
- b)((capitano di vascello (CP): 1;))
- c)((capitano di fregata (CP): 3;))
- d)((capitano di corvetta (CP): 1;))
- e)((tenente di vascello (CP): 2;))
- f)((sottotenente di vascello (CP): 3;))
- g)((maresciallo nocchiere di porto: 5;))
- h)((sergente nocchiere di porto: 5;))
- i)((graduato: 9.)) ((Le unita' di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.)) ((Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1)).
Entra in vigore il 1 gennaio 2027
