Art. 76 c.o.m. — Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune

Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non e' espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorita' competenti ordinarie con quelle militari.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art76 · fonte del testo

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