Art. 693 c.o.m. — Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:

  • a)e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;
  • b)ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente;
  • c)non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
  • d)non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, o e' sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
  • e)non e' stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'. Le modalita' di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
  • a)dichiara di rinunciare al corso;
  • b)dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
  • c)non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;
  • d)e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
  • e)si trova nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art693 · fonte del testo

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