Art. 518 c.o.m. — Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione

Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorita' competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00. Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 479, il colpevole e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art518 · fonte del testo

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