Art. 474 c.o.m. — Navi e galleggianti esenti dalla requisizione

Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:

  • a)ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano;
  • b)ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se e' constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita';
  • c)a stranieri che, in virtu' di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art474 · fonte del testo

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