Art. 44-bis c.o.m. — Configurazione della carica di Segretario generale della difesa

Il Segretario generale della difesa e' scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. E' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito dal Vice segretario generale. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Testo vigente dal 23 giugno 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art44bis · fonte del testo

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