Art. 425 c.o.m. — Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni

Se la cosa requisita in uso e' mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non puo' essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero e' troppo onerosa la sostituzione, e' corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennita' per l'uso della cosa, un'indennita' supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualita' dell'interesse legale sul valore venale della cosa.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art425 · fonte del testo

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