Art. 413 c.o.m. — Disposizioni generali

Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita' possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se e' altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art413 · fonte del testo

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