Art. 386 c.o.m. — Requisizione dei prodotti

La requisizione puo' avere per oggetto, anziche' l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantita', il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti. L'autorita' che procede alla requisizione puo' controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art386 · fonte del testo

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