Art. 226 c.o.m. — Scuole per sottufficiali

Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l'accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII. Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali:

  • a)Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
  • b)Scuole sottufficiali della Marina militare;
  • c)Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
  • d)Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
  • e)Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri;
  • f)Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art226 · fonte del testo

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