Art. 2251-quater c.o.m. — Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

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[1]Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, ((commi 2, 3 e 3-bis)), ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

  • a)un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
  • b)due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
  • c)tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al ((31 dicembre 2009)).
  • c-bis)due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
  • c-ter)un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
  • c-quater)un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);
  • c-quinquies)due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);
  • c-sexies)tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);
  • c-septies)quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);
  • c-octies)cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);

[2]c-nonies)

[3]sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);

  • c-decies)sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g). (( Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
  • a)1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008;
  • b)2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009;
  • c)3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010;
  • d)4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
  • a)1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
  • b)2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;
  • c)3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • d)1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. ))

Testo in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 3 parole tolte, 672 parole aggiunte in 20 capoversi.

… 2017. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2 tolto: e 3aggiunto: , 3 e 3-bis, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre tolto: 2008 aggiunto: 2009.

aggiunto: c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

aggiunto: c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

aggiunto: c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);

aggiunto: c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);

aggiunto: c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);

aggiunto: c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

aggiunto: c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);

aggiunto: c-nonies)

aggiunto: sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);

aggiunto: c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g). Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:

aggiunto: a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008;

aggiunto: b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009;

aggiunto: c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010;

aggiunto: d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:

aggiunto: a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

aggiunto: b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;

aggiunto: c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

aggiunto: d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2251quater · fonte del testo

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