Art. 2083 c.o.m. — Pene per il favoreggiatore del renitente

Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, e' punito con la reclusione da un mese a un anno. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124,00.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2083 · fonte del testo

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