Codice dell’ordinamento militare

Art. 2003 c.o.m. — Rinvio ad altre fonti normative

I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalita' alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice. E' fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede nonche' dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni:

  • a)legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell'accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede);
  • b)legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);
  • c)legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno);
  • d)legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia);
  • e)legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia);
  • f)legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia). Per i cittadini italiani residenti all'estero e per i cittadini italiani che hanno anche la cittadinanza di uno Stato estero, e' fatto salvo quanto diversamente disposto da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e, a titolo esemplificativo, dai seguenti atti normativi:
  • a)regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822 (Italia - Argentina);
  • b)legge 6 giugno 1939, n. 1320 (articolo 39-bis, aggiunto dall'articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia - San Marino);
  • c)legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia - U.S.A.);
  • d)legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia - Cile);
  • e)legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia - Brasile);
  • f)legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia - Germania);
  • g)legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia - Paesi Bassi);
  • h)legge 4 ottobre 1966, n. 876 (articoli 5 e 6) (Convenzione multilaterale Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord);
  • i)decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (articolo 33) (Italia - Australia);
  • l)legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) ( Italia - Argentina);
  • m)legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia - Francia);
  • n)legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia - Spagna);
  • o)legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia - Belgio).

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2003 · fonte del testo

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