Art. 1962 c.o.m. — Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

Nei casi di riattivazione della leva:

  • a)fermo quanto disposto dall'articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare;
  • b)gli aggiornamenti di cui all'articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1962 · fonte del testo

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