Art. 1923 c.o.m. — Limiti alle pensioni straordinarie

Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:

  • a)12, per la classe di cavaliere di gran croce;
  • b)25, per la classe di grande ufficiale;
  • c)56, per la classe di commendatore;
  • d)140, per la classe di ufficiale;
  • e)700, per la classe di cavaliere. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1923 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari