Art. 1772 c.o.m. — Trattamento economico degli associati

I dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessita', sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. I datori di lavoro privati sono obbligati ad assicurare la conservazione del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al personale dell'Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica necessita', sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1772 · fonte del testo

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