Art. 1706 c.o.m. — Elementi di giudizio

Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresi', in esame:

  • a)le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche;
  • b)il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
  • c)le informazioni, che sono richieste al comandante della unita' ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1706 · fonte del testo

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