Art. 1669 c.o.m. — Mobilitazione urgente

Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all'articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al piu' presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1669 · fonte del testo

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