Art. 1571 c.o.m. — Disponibilità

La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilita', competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1571 · fonte del testo

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