Art. 1477-ter c.o.m. — Cariche direttive
Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
- a)i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b)i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c)i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- d)gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di cinque volte.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
