Codice dell’ordinamento militare

Art. 1424 c.o.m. — Pubblicazioni

A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare e' data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse e' inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1424 · fonte del testo

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