Codice dell’ordinamento militare

Art. 1415 c.o.m. — Atto di conferimento

Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica. La potesta' di conferire le dette decorazioni puo', in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1415 · fonte del testo

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