Art. 1363 c.o.m. — Organo sovraordinato

L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e' rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. E' comunque in facolta' del militare presentare, secondo le modalita' stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 322/2013

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), concernenti l'esperimento del ricorso gerarchico prima del ricorso giurisdizionale o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la nozione di illecito disciplinare. Infatti, il remittente non ha sufficientemente motivato la qualificazione in termini di illecito disciplinare dell'esperimento immediato del ricorso giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico, e, soprattutto, non ha dimostrato l'impossibilità di accedere a diversi significati delle disposizioni impugnate, tali da renderle compatibili coi parametri costituzionali invocati. Inoltre, la divergenza tra l'interpretazione delle disposizioni adottata nell'ordinanza di rimessione e l'applicazione concreta delle stesse nella fase cautelare del medesimo giudizio a quo induce a ritenere che la questione sia stata impropriamente sollevata al fine di ottenere un avallo interpretativo. - Sull'obbligo del personale militare di esperire previamente il ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari, v. la citata sentenza n. 113/1997. - Sull'ispirazione democratica dell'ordinamento militare e sull'attenuazione dei suoi caratteri di specialità, v. la citata sentenza n. 203/1991. - Sulla manifesta inammissibilità per il mancato esperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate conformi alla Costituzione, v. le citate ordinanze nn. 102/2012 e 212/2011. - Sull'uso improprio dell'incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte costituzionale un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 126/2012, 26/2012 e 240/2012. - Sull'insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, connessa al non adeguato esercizio dei poteri interpretativi del giudice, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1363 · fonte del testo

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