Art. 1343 c.o.m. — Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore

L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non puo' durante la prigionia o ipotesi equiparate, essere valutato per l'avanzamento ne' conseguire promozione. La valutazione effettuata prima della cattura e' annullata a ogni effetto. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto dell'articolo 1342, comma 1. L'ufficiale non valutato o non promosso perche' prigioniero di guerra, se ottiene il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato soltanto se, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale, nel nuovo grado, risulta raggiunto da turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1343 · fonte del testo

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