Codice dell’ordinamento militare

Art. 1333 c.o.m. — Ufficiali di complemento

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1333 · fonte del testo

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