Art. 1307-bis c.o.m. — Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
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La qualifica speciale e' attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:
- a)otto anni di anzianita' di grado;
- b)assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
- d)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
Testo in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020
