Art. 13 c.o.m. — Attribuzioni ulteriori

Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:

  • a)in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
  • b)attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • c)previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art13 · fonte del testo

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