Codice del consumo

Art. 141-septies cod. cons. — Cooperazione

(( Le autorita' competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorita' competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore. Le autorita' competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorita' nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. E' incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se gia' disponibili, da parte delle autorita' nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorita' nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.)) 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130

25

con decorrenza dal 9 gennaio 2016

Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art141septies · fonte del testo

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