Codice del consumo

Art. 140-octies cod. cons. — Provvedimenti inibitori

(( Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di provvedimenti inibitori. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile. L'ente legittimato non e' onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, ne' le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter, comma 2. Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma, 669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma, 669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio e' dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza e' stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile. 8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.)) 47

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28

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con decorrenza dal 25 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

Testo vigente dal 7 aprile 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art140octies · fonte del testo

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