Art. 135-decies cod. cons. — Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto

[1](( Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:

  • a)il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo e' reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;
  • b)il servizio digitale e' reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonche' quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-terdecies. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
  • a)corrispondere alla descrizione, alla quantita' e alla qualita' previste dal contratto e presentare funzionalita', compatibilita', interoperabilita' e le altre caratteristiche previste dal contratto;
  • b)essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che e' stato da questi portato a conoscenza del professionista al piu' tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
  • c)essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e d)

[2]essere aggiornato come previsto dal contratto. 5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

  • a)essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili;
  • b)essere della quantita' e presentare la qualita' e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalita', compatibilita', accessibilita', continuita' e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:
  • 1)non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
  • 2)al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
  • 3)la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
  • c)ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
  • d)essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.)) 43
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173

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con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 11 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art135decies · fonte del testo

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