Codice del consumo

Art. 120 cod. cons. — Prova

Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art120 · fonte del testo

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