Codice dei contratti pubblici

Art. 8 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

[1]Capacita' economica e finanziaria.

[2]1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice. 2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Testo vigente dal 31 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art8 · fonte del testo

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