Codice dei contratti pubblici

Art. 3 codice dei contratti pubblici (Allegato II.10)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Testo vigente dal 31 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-10-art3 · fonte del testo

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