Codice dei contratti pubblici

Art. 42 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Responsabilita'.

[2]1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita' o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilita' degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilita' del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. 2. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi e' tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed e' escluso per i successivi tre anni dalle attivita' di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilita' del soggetto esterno incaricato dell'attivita' di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilita', in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilita' disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti. 3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilita' inerenti a errori od omissioni progettuali.

Testo vigente dal 31 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art42 · fonte del testo

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