Altre osservazioni sono state fatte sull'art. 704 concernente la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'esecutore. Mentre ho mantenuta intatta la norma che considera l'esecutore come una parte necessaria nei giudizi intentati contro l'eredità e gli attribuisce la facoltà d'intervenire in tutte le cause promosse dall'erede, mi è sembrato invece che fosse esorbitante, rispetto alle funzioni normali dell'esecutore, attribuire a questo la legittimazione attiva per tutte le azioni inerenti all'eredità. Ho infatti considerato che tale attribuzione poteva essere più un pericolo che un vantaggio per gli eredi, i quali dovrebbero in caso di soccombenza subire le conseguenze dannose di giudizi iniziati con scarsa ponderazione dall'esecutore, e ho quindi limitato tale legittimazione alle azioni che si riferiscono all'ufficio dell'esecutore. Mi sono pure discostato dall'altra proposta, di negare espressamente la rappresentanza processuale dell'esecutore che sia pure erede, quando questi sia in conflitto con gli altri coeredi. Mi è sembrato infatti che non vi fosse bisogno di una norma in proposito, essendo ovvio che l'esistenza di un conflitto di interessi paralizzi l'esercizio dei poteri attribuiti all'esecutore, quando questi devono essere esercitati anche nell'interesse degli altri coeredi. 337. -. L'art. 709 stabilisce che l'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi oltre l'anno. Si sarebbe voluto modificare la formulazione, per dire che il conto deve essere reso al termine della gestione e al termine di ciascun anno. Mi sono astenuto peraltro dall'accogliere il proposto emendamento, in quanto esso potrebbe far ritenere, come presupposto dalla legge, che la gestione dell'esecutore debba normalmente durare per parecchi anni. Nel testo coordinato dello stesso articolo ho chiarito che il testatore non può esonerare l'esecutore non dalla sola responsabilità per la gestione, come pareva risultare dal precedente testo, ma anche dall'obbligo di rendere il conto. Ho infine introdotto alcune modificazioni di carattere formale nel testo degli articoli 711 e 712 per mettere nella maggiore evidenza il carattere gratuito dell'ufficio di esecutore. Della divisione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 336