Codice civile

Art. 636 c.c. — Divieto di nozze

[1]E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

[2]Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ammissibilità in termini generali della condizione risolutiva nelle disposizioni monis causa non è stato immune da critiche. È stato proposto di distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare e di ammettere per le prime soltanto la condizione sospensiva, per le seconde tanto la sospensiva quanto la risolutiva: e ciò per la preoccupazione di evitare che i diritti acquistati medio tempore dai terzi siano posti nel nulla per effetto della retroattività della condizione. Al riguardo è da considerare anzitutto che, se tale esigenza meritasse di essere soddisfatta. Occorrerebbe bandire in via generale, e quindi anche dalle disposizioni a titolo particolare, l'ammissibilità della condizione risolutiva. Ora è manifesta l'inopportunità pratica di una tale soluzione estrema. Inoltre, a prescindere da questo rilievo, sembra eccessiva la preoccupazione per la sorte degli acquisti fatti medio tempore da terzi, poichè chi contratta con un erede testamentario, seguendo i criteri della normale prudenza, non può fare a meno di accertarsi dell'esatta posizione giuridica dell'erede quale risulta dal testamento, che è soggetto a trascrizione, e perciò acquista dall'erede con piena consapevolezza della sussistenza della condizione e del pericolo della risolubilità dell'acquisto fatto. Del resto le norme relative alla trascrizione e l'art. 524, ultimo comma, eliminano ogni inconveniente pratico su questo punto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 309

  • La variante introdotta nella dizione della prima parte dell'art. 636, relativo alla condizione di celibato e di vedovanza, è dipendente dal ripristino della regola tradizionale sul trattamento delle condizioni illecite o impossibili. È rimasto immutato, nonostante una proposta di emendamento, il secondo comma di questo stesso articolo, il quale limita l'efficacia del legato d'usufrutto, d'uso, d'abitazione, o di pensione o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza alla durata del celibato o della vedovanza. È stato consigliato di limitare la portata di questa disposizione all'ipotesi in cui legataria sia la donna nubile o vedova, in guisa da escludere che l'uomo possa perdere il lascito avuto quando contrae matrimonio e cioè proprio quando, costituendosi una famiglia, ha bisogno di maggiori risorse economiche. Ponendosi da tale punto di vista, occorrerebbe sopprimere del tutto la regola senza far distinzione tra il celibato o la vedovanza dell'uomo o della donna; ma in verità, a ben considerare, la norma non presenta quel carattere di disfavore per le nozze che si è creduto di ravvisarvi. Si tratta di lasciti di natura precaria, che si deve logicamente presumere che alano fatti dal testatore non già per imporre li celibato o la vedovanza, ma in contemplazione del celibato o della vedovanza, come eventualità possibili, e per provvedere ai bisogni della persona finchè si trova in queste condizioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 311

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art636 · fonte del testo

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