Art. 59 c.c. — Termine per la rinnovazione dell'istanza

L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Taluno ha ritenuto eccessivo prescrivere, come faceva il progetto, nel caso che il giudice respinga l'istanza per la dichiarazione di morte presunta dell'assente, che la domanda non possa ripresentarsi prima del decorso di tre anni, specialmente quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborare la domanda stessa. In verità, l'unico elemento nuovo può essere dato da un ulteriore decorso di tempo, successivo al rigetto della prima istanza, e perciò sembra sufficiente stabilire il termine minimo per la riproduzione dell'istanza stessa. Se i nuovi elementi dovessero consistere in notizie sulla persona dell'assente esse potrebbero influire sulla data a cui risale l'ultima notizia. Se dovessero invece provare l'avvenuta morte dell'assente, l'ipotesi esorbiterebbe dal campo di applicazione della norma. Tuttavia per andare incontro, almeno in parte, ai voti espressi, è stato ridotto nell'art. 59 il termine minimo a due anni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 77

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art59 · fonte del testo

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