Codice civile

Art. 2138 c.c. — Dirigenti e fattori di campagna

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In sede di coordinamento dei singoli libri del codice si è ritenuto che la disciplina delle forme speciali di rappresentanza nell'impresa agricola e commerciale trovassero sede più adatta, anzichè nel libro delle obbligazioni sotto il capo della rappresentanza, nel presente libro nelle parti relative alla disciplina dei menzionati tipi di impresa. E pertanto ho regolato i poteri dei dirigenti e fattori di campagna nel capo II, dove peraltro ho soppresso la norma relativa al conferimento dei prodotti agricoli agli ammassi, che figurava nel precedente testo del libro del lavoro, che avrebbe costituito un'inutile ripetizione di quanto già disposto dagli articoli 837 e 2617. Ai rappresentanti dell'imprenditore agricolo (art. 2138) non potevano ritenersi applicabili le disposizioni riguardanti la preposizione institoria, data la varietà di organizzazione delle imprese agrarie e considerata la diversità di lineamenti che, per ragioni tradizionali e per esigenze concrete, assumono nella pratica i rapporti di collaborazione agraria. Specialmente non potevano imporsi formalità e adempimenti estranei ai bisogni dei rapporti medesimi. Si è considerato che la pratica concernente le funzioni dei rappresentanti dell'imprenditore agricolo non si è consolidata verso una costante attribuzione di poteri rappresentativi. La figura del dirigente di impresa è troppo recente perchè possa invocarsi un uso in base al quale il conferimento della funzione direttiva attribuisca senz'altro poteri di rappresentanza. A sua volta, la figura del fattore di campagna è multiforme, anche in relazione al fatto che le sue mansioni, secondo gli usi, mutano da una regione all'altra. È stato ritenuto sufficiente perciò un rinvio alla determinazione dei poteri data dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi. Nè si è ritenuto necessario, come non lo si è ritenuto in tema di rappresentanti dell'imprenditore commerciale (articoli 2203 a 2213), affermare esplicitamente l'applicabilità in materia dei principi generali della rappresentanza (articoli 1387 e seguenti), dato che ciò risulta dalla stessa natura speciale di tali forme di rappresentanza (art. 1400). L'art. 2139, al fine di agevolare i coltivatori diretti del fondo, eccezionalmente ammette lo scambio di mano d'opera o di servizi fra piccoli imprenditori agricoli, in deroga alle norme sul collocamento e senza che tale attività cada sotto la disciplina dei contratti collettivi. Precisa tuttavia che tale scambio deve essere contenuto nei limiti posti dagli usi. L'art. 2140 rinvia agli usi la disciplina delle comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura, e cioè sostanzialmente la determinazione dei rapporti interni fra i membri della famiglia colonica. DELLA MEZZADRIA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 866

  • Il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura ancora il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con l'essenza dell'istituto, è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria emanata dal Consiglio nazionale delle corporazioni in data 13 maggio 1933. Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa, volto com'è a realizzare una collaborazione fra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite. Tuttavia esso presenta notevoli caratteristiche originali, che lo distinguono dagli altri contratti associativi. Il contratto interviene non col solo mezzadro, ma col mezzadro come rappresentante e capo della famiglia colonica. Tutte le energie lavorative dell'intera famiglia del colono devono essere assicurate al podere, e la famiglia del colono a sua volta deve trovare il suo sostentamento nel podere: anzi il proprietario ha l'obbligo di anticipare ad essa senza interesse sui frutti da raccogliere i mezzi per tale sostentamento. D'altro lato la forma associativa non si svolge in posizione egualitaria, ma secondo un rapporto di subordinazione, in quanto spetta al concedente la direzione amministrativa e tecnica dell'impresa. Tutto ciò induce a considerare la mezzadria come una figura tipica a posizione assolutamente autonoma, quale del resto essa ha assunto nel campo economico e politico.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 867

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2138 · fonte del testo

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