In sede di coordinamento dei singoli libri del codice si è ritenuto che la disciplina delle forme speciali di rappresentanza nell'impresa agricola e commerciale trovassero sede più adatta, anzichè nel libro delle obbligazioni sotto il capo della rappresentanza, nel presente libro nelle parti relative alla disciplina dei menzionati tipi di impresa. E pertanto ho regolato i poteri dei dirigenti e fattori di campagna nel capo II, dove peraltro ho soppresso la norma relativa al conferimento dei prodotti agricoli agli ammassi, che figurava nel precedente testo del libro del lavoro, che avrebbe costituito un'inutile ripetizione di quanto già disposto dagli articoli 837 e 2617. Ai rappresentanti dell'imprenditore agricolo (art. 2138) non potevano ritenersi applicabili le disposizioni riguardanti la preposizione institoria, data la varietà di organizzazione delle imprese agrarie e considerata la diversità di lineamenti che, per ragioni tradizionali e per esigenze concrete, assumono nella pratica i rapporti di collaborazione agraria. Specialmente non potevano imporsi formalità e adempimenti estranei ai bisogni dei rapporti medesimi. Si è considerato che la pratica concernente le funzioni dei rappresentanti dell'imprenditore agricolo non si è consolidata verso una costante attribuzione di poteri rappresentativi. La figura del dirigente di impresa è troppo recente perchè possa invocarsi un uso in base al quale il conferimento della funzione direttiva attribuisca senz'altro poteri di rappresentanza. A sua volta, la figura del fattore di campagna è multiforme, anche in relazione al fatto che le sue mansioni, secondo gli usi, mutano da una regione all'altra. È stato ritenuto sufficiente perciò un rinvio alla determinazione dei poteri data dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi. Nè si è ritenuto necessario, come non lo si è ritenuto in tema di rappresentanti dell'imprenditore commerciale (articoli 2203 a 2213), affermare esplicitamente l'applicabilità in materia dei principi generali della rappresentanza (articoli 1387 e seguenti), dato che ciò risulta dalla stessa natura speciale di tali forme di rappresentanza (art. 1400). L'art. 2139, al fine di agevolare i coltivatori diretti del fondo, eccezionalmente ammette lo scambio di mano d'opera o di servizi fra piccoli imprenditori agricoli, in deroga alle norme sul collocamento e senza che tale attività cada sotto la disciplina dei contratti collettivi. Precisa tuttavia che tale scambio deve essere contenuto nei limiti posti dagli usi. L'art. 2140 rinvia agli usi la disciplina delle comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura, e cioè sostanzialmente la determinazione dei rapporti interni fra i membri della famiglia colonica. DELLA MEZZADRIA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 866